Art. 5.

      1. Le spese sostenute dalla gestione ENPAS dell'INPDAP, al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, sono rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle effettive prestazioni erogate al personale di cui all'articolo 1.